In tutte le situazioni e per tutte le operazioni che devono essere fatte in bilico, o in quota, sono necessari dei sistemi antinfortunio e dei sistemi anticaduta che permettono di svolgere qualsiasi opera in sicurezza.
Una linea vita è un sistema formato da due o piu punti di ancoraggio collegati tra loro da un cavo in acciaio inossidabile in tensione.
Tali dispositivi consentono di operare su tutta la superficie del tetto in assoluta sicurezza.
L’installazione di una linea vita è necessaria in quanto tutte le abitazioni e i capannoni ad uso industriale necessitano di manutenzione delle parti costruttive sottoposte alle intemperie. In aggiunta alle ristrutturazioni complete della copertura, ci sono anche interventi di manutenzione per far durare più a lungo la copertura o anche ad esempio installazione/manutenzione di impianti fotovoltaici o antenne.
Il tetto di un’abitazione o di un capannone industriale è luogo di lavoro quando vengono eseguiti interventi di bonifica, rifacimento del tetto, installazione o manutenzione di impianti fotovoltaici e solari, interventi su antenne e in tanti altri casi.
Vediamo in modo riassuntivo l’ambito di applicazione del provvedimento.
L’atto di indirizzo e coordinamento “si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
– interventi di nuova costruzione;
– interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R.
n. 383/94 e successive modifiche;
– interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008”.
Dopo aver riportato indicazioni specifiche (punto 3.2) “per i casi di sanatoria di interventi che riguardano l’involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati sine titulo, ovvero in difformità del titolo abilitativo”, si indica che sono escluse dall’ambito di applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento:
– “le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
– le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
– le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro)”.